Coordinamento Presidenti Consiglio d'Istituto - Lazio
© Tutti i diritti riservati
STATUTO
DEL “COORDINAMENTO PRESIDENTI
CONSIGLIO DI ISTITUTO ROMA E LAZIO”
Approvato dall’Assemblea il 28 maggio 2025
Titolo I Finalità, e Attività
Art. 1 Denominazione e Sede
Il "Coordinamento Presidenti Consiglio di Istituto Roma e Lazio", in breve “C.P.C.I. Roma e Lazio”, e da qui in avanti indicata come "Coordinamento", è una associazione non riconosciuta di genitori presidenti di Consiglio di Istituto che individua nel contesto scolastico pubblico l'ambito prioritario della sua attività.
Il Coordinamento elegge il proprio domicilio nel comune di Roma ed estende la sua attività a tutto il territorio della Regione Lazio. L’individuazione e il trasferimento della sede legale, nell’ambito dello stesso comune, sono disposti con deliberazione del Consiglio Direttivo e non costituiscono modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città è disposto con modifica statutaria deliberata dall’Assemblea.
Art. 2 Finalità e principi ispiratori
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Essa svolge in modo principale le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma di azione volontaria attraverso l'erogazione di un servizio reso da parte degli stessi soci a titolo gratuito.
La sua azione
Il Coordinamento, si propone di contribuire alla piena realizzazione di una scuola pubblica, democratica, moderna e qualificata intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale degli studenti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi adolescenti, in un rapporto dinamico con il territorio e sollecitando l'impegno dei genitori e la collaborazione con tutte le componenti della scuola, insegnanti, personale direttivo, personale non docente, studentesse e studenti.
Il Coordinamento intende altresì promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con il territorio, siano essi Enti Locali o altre Associazioni; promuovere iniziative volte ad aumentare e migliorare l’offerta formativa e dei servizi scolastici; collaborare con impegno alla soluzione dei problemi di dispersione, disagio e svantaggio scolastico, curare la formazione e l’informazione, la crescita culturale specifica del ruolo dei propri aderenti.
Art. 3 Attività istituzionali
Per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 2, il Coordinamento esercita e organizza le
seguenti attività di interesse generale:
Art. 4 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale
Al fine di favorire le circostanze e procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale ad essi, il Coordinamento può esercitare e organizzare, a norma e nei limiti dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice del Terzo Settore”, da qui in avanti indicato come “CTS”, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, secondo criteri e parametri, anche quantitativi, definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni e integrazioni.
Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio direttivo.
Art. 5 Attività di raccolta fondi
Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le attività di interesse
generale, il Coordinamento può intraprendere iniziative di raccolta fondi, secondo quanto previsto dal CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
L'attività di raccolta fondi può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Art. 6 modalità di svolgimento delle attività
L’attività del Coordinamento si svolge in favore degli associati, dei Consigli di Istituto e delle comunità scolastiche ad essi riferibili e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Nello svolgimento delle proprie attività, il Coordinamento può avvalersi di volontari secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del CTS.
Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del CTS, il Coordinamento può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati. Nel caso in cui si preveda che tale ricorso abbia carattere continuativo e non occasionale, è richiesta l’approvazione dell’Assemblea.
Titolo II Gli Associati
Art. 7 Adesione al Coordinamento
Possono aderire come soci al Coordinamento i Presidenti dei Consigli di Istituto delle scuole e istituti pubblici statali e comunali di ogni ordine e grado del Lazio. In alternativa, un Presidente di Consiglio di Istituto può designare un membro della componente genitori del Consiglio stesso delegandolo a partecipare al Coordinamento, in sua vece, nel rispetto del regolamento di cui all’art. 23.
I presidenti con mandato scaduto possono, su richiesta scritta al Consiglio Direttivo, continuare la loro attività all’interno del Coordinamento senza mantenere il diritto di voto, come associati Senior, fintantoché facciano parte di un Consiglio di Istituto o comunque fino a un massimo di tre anni dalla decadenza dalla carica di presidente.
L'ammissione di un nuovo associato è accettata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Entro quindici giorni da essa, e in ogni caso entro la prima Assemblea utile, l’accettazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
Entro lo stesso termine, il richiedente deve essere informato dell'eventuale mancato accoglimento della richiesta, attraverso la trasmissione del provvedimento motivato di diniego. L'interessato, nei successivi sessanta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
Con la domanda di adesione, gli associati eleggono un domicilio di riferimento via e mail per i rapporti sociali.
Art. 8 Diritto di voto degli associati
L'accoglimento della domanda di adesione comporta l'iscrizione immediata nel libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo.
Fatti salvi i soci Senior, che non hanno diritto di voto, ciascun iscritto che sia in regola con gli adempimenti di cui all’art. 9, ha diritto di voto in Assemblea e nelle eventuali
commissioni e gruppi di lavoro di cui fa parte.
Il voto di ogni socio è unico ed ha valore unitario, indipendentemente dal numero degli alunni dell'Istituto o degli Istituti che la propria carica rappresenta.
Art. 9 Quota associativa
Al fine di poter garantire le attività definite nel presente statuto, oltre alla tenuta di un C/C bancario, di un recapito digitale istituzionale e di un sito web ad esse finalizzati, è richiesto agli iscritti un contributo personale stabilito sulla base di un apposito regolamento. La quota del contributo è trasmissibile anche nei casi in cui un Presidente di Consiglio di Istituto, nel corso del proprio mandato, in seguito a decadenza, sia sostituito da un nuovo Presidente di Consiglio di Istituto. Il contributo degli iscritti entra a far parte del patrimonio e delle risorse associative di cui all'art. 22 e, in quanto tale, è soggetto alle richiamate disposizioni del CTS.
Il regolamento di cui al comma precedente stabilisce modalità e tempi per il conferimento della quota personale e le condizioni e le garanzie per le quali il Consiglio Direttivo può chiedere con atto motivato all'Assemblea la cancellazione dal libro dei soci di coloro che non avendo versato il contributo siano stati debitamente sollecitati a farlo. L'Assemblea decide su tale richiesta non prima di sessanta giorni dalla richiesta di chiarimenti ai soci inadempienti.
Art. 10 Perdita della qualifica di associato
Il Consiglio Direttivo esamina e si pronuncia sui casi in cui, per gravi motivi o gravi violazioni delle norme associative, si reputi opportuna la cancellazione del singolo dal libro degli associati. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
La cancellazione automatica dal libro degli associati avviene a seguito di dimissioni volontarie irrevocabili presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e nel caso di decadenza dal ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto e non adesione al Coordinamento come socio Senior. La cancellazione è attestata dal Presidente e comunicata all’interessato, al domicilio eletto.
Titolo III Organi dell'Associazione
Art. 11 Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione:
• L'Assemblea;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
• Il Tesoriere.
Qualora istituito, è organo sociale anche l’Organo di Controllo.
Art. 12 L'Assemblea
L'Assemblea determina gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico del Coordinamento.
Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di intervento, tutti i soci inclusi i Senior. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci esclusi i Senior. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Coordinamento o, in sua
assenza dal Vicepresidente o, in assenza anche di questo dall'associato indicato dall'Assemblea stessa. La convocazione deve essere comunicata ai soci con un preavviso di almeno 7 giorni, mediante mezzi, anche digitali, atti ad assicurarne e documentarne la ricezione e deve riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, a seguire le elezioni regionali dei Consigli di istituto, un giorno compreso tra il 15 gennaio ed il 28 febbraio dell’anno scolastico in corso.
Si riunisce altresì ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto o la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, o qualora il Presidente stesso lo ritenga opportuno. Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta per un giorno che ricada entro i successivi 15 giorni.
Il Presidente dell'Assemblea sovrintende alla redazione del verbale della seduta con l'ausilio di un segretario da lui nominato tra i soci.
L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati tra loro in audio conferenza o videoconferenza, purché sia consentito: a) al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) al Presidente e al segretario verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Nel caso di voto sulle persone deve comunque essere assicurata la segretezza del voto.
Art. 13 Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea:
a) delibera sugli indirizzi generali di carattere politico e programmatico dell'attività del Coordinamento;
b) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio di cui all'art. 21 e determina la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, entro gli stessi termini il bilancio sociale ove previsto per legge;
d) approva e modifica i regolamenti;
e) elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
f) nomina e revoca, quando previsto per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
h) delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di cancellazione dal libro dei soci;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
j) approva e modifica lo statuto;
k) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; l) delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Art. 14. Le delibere dell'Assemblea
Le delibere di cui alle lettere da a) a i) dell’art. 13 sono adottate qualora, in presenza di un numero di soci aventi diritto di voto non inferiore al doppio dei componenti il Consiglio Direttivo, siano approvate dalla maggioranza dei voti validi.
Le delibere di modifica dello Statuto sono adottate se l'Assemblea chiamata ad esaminarle sia stata convocata con almeno 15 giorni di anticipo e se, in presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto, siano approvate dai due terzi dei soci con diritto di voto presenti. Qualora non sia raggiunto il quorum di presenze prescritto, il Consiglio Direttivo può decidere di - e se richiesto da almeno un decimo dei soci deve - riproporre i punti all'ordine del giorno per una seconda convocazione dell'Assemblea in una data che ricada tra il quindicesimo e il trentesimo giorno successivo; in tal caso, perché la deliberazione sia valida, sarà sufficiente la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e che sia approvata dai due terzi dei soci con diritto di voto presenti.
Le delibere relativa alla trasformazione, alla fusione, alla scissione, allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio dell'associazione sono valide se approvate in Assemblea dal voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
Art. 15 Votazioni e deleghe
Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta, da conferirsi a mezzo e-mail o anche in calce all'avviso di convocazione. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 8, in tutte le assemblee, ogni associato ha diritto di esprimere il proprio voto e può essere titolare di una sola delega all’espressione del voto di un altro socio.
Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano, con controprova o per appello nominale.
Nell'elezione dei candidati alle diverse cariche sociali, non è consentito delegare il proprio voto, il quale è sempre personale, eguale, libero e segreto. Il ricorso all'ausilio di strumenti elettronici, è possibile a condizione che siano garantiti i principi stabiliti nel periodo precedente.
Art. 16 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Coordinamento. È eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri da 3 a 7 compreso il Presidente, sulla base di un regolamento. I suoi componenti sono eletti tra i soci iscritti esclusi i Senior, durano in carica due anni, e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Un membro del Consiglio Direttivo decade nel caso di dimissioni volontarie, di decadenza dalla carica di presidente del Consiglio di Istituto, di revoca da parte dell’Assemblea, in contraddittorio, per giusta causa o grave inadempienza su iniziativa del Consiglio Direttivo o del suo Presidente o di un decimo degli iscritti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con cariche o incarichi in partiti politici, movimenti politici o liste civiche.
Il Consiglio Direttivo si insedia entro 15 giorni dalla sua elezione e nella sua prima seduta individua, con delibera tra i suoi membri, a norma dell’art. 18, il Presidente del Coordinamento. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza
dei componenti.
Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 2 giorni dalla data di svolgimento. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera e decide a maggioranza dei voti validi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un segretario scelto tra i consiglieri, e trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.
Le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali, purché siano rispettate le condizioni che il penultimo comma dell'art. 12 prevede per l'Assemblea che si svolga in circostanze analoghe.
Art. 17. Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
a) attua gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico dell’Assemblea; b) sottopone all'Assemblea proposte e mozioni;
c) approva i programmi delle Attività;
d) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; e) elabora ed approva la partecipazione a bandi e progetti finalizzati ad ottenere finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e soggetti privati. f) assegna incarichi e deleghe ai soci per la realizzazione di compiti e progetti, e per il coordinamento di gruppi di lavoro articolati per competenza, ordine scolastico o ambito territoriale;
g) conferisce incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti o per l’esercizio di specifiche funzioni per le quali siano necessarie competenze tecniche non altrimenti reperibili tra i soci;
h) approva tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
i) nomina il Tesoriere del Coordinamento;
j) coadiuva il Presidente e il Tesoriere nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
k) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, un Vicepresidente cui è conferita la qualifica di vicario;
l) attribuisce opportunamente tra i suoi membri, dandone comunicazione agli associati, le responsabilità relative in particolare: all’aggiornamento e alla cura dei libri degli iscritti, delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; alla comunicazione interna (inclusi la comunicazione ai soci della convocazione dell’Assemblea, la comunicazione via mail con gli iscritti, l’aggiornamento delle liste di indirizzi mail, la gestione delle chat delle piattaforme social in cui il Coordinamento è attivo);
m) delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente;
n) chiede con atto motivato all'Assemblea la cancellazione dal libro dei soci di coloro che non avendo versato il contributo siano stati debitamente sollecitati a farlo; o) esamina e si pronuncia sui casi in cui, per gravi motivi o gravi violazioni delle norme associative, si reputi opportuna la cancellazione del singolo dal libro degli associati; p) delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.
Qualora il coordinatore del gruppo disabilità e il responsabile della comunicazione esterna (sia verso gli organi di stampa e media tradizionali, sia concernente i contenuti del sito istituzionale e delle piattaforme social del Coordinamento), scelti per le loro specifiche e provate competenze, non siano già membri eletti del Consiglio Direttivo, partecipano per quanto di loro competenza, come consulenti, alle riunioni del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo risponde ai soci sulla congruenza della comunicazione verso l’esterno con l’indirizzo generale e il punto di vista dell’Assemblea.
Art. 18 Il Presidente
Il Presiedente del Coordinamento è scelto in seno al Consiglio Direttivo. Il regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo può stabilire se e in che misura il Consiglio stesso sia vincolato nella scelta del Presidente alle indicazioni dell'Assemblea. Il ruolo di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
La durata della carica di Presidente coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando decade il Consiglio Direttivo o quando decade dalla sua carica di Presidente di Consiglio di Istituto.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di un Vicepresidente. Col supporto del Tesoriere predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro; cura le relazioni con enti istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri. Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio le proprie attribuzioni per il compimento di atti determinati.
Art. 19 Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. La durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile e sostituibile. Il tesoriere ha il compito di:
• gestire il conto corrente insieme al Presidente;
• gestire la tenuta dei registri contabili.
• predisporre, a supporto del Presidente, il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale e le relazioni relative.
Al fine di essere coadiuvato nello svolgimento tecnico del suo incarico, il Tesoriere può avvalersi della collaborazione di un socio, anche non facente parte del Consiglio Direttivo. Qualora, durante il mandato, decada dalla sua carica per qualsiasi motivo, il Tesoriere viene sostituito ad interim dal Presidente fino a nuova nomina.
Art. 20 L'Organo di Controllo e Revisore legale dei conti
Nei casi e per le competenze previsti per legge, l'Organo di Controllo e il revisore legale dei conti sono nominati dall'Assemblea.
Titolo IV Patrimonio, Esercizio e Scritture contabili
Art. 21 Bilancio d'esercizio
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, o altrimenti, nei casi previsti dalle disposizioni del CTS, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri del Coordinamento, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio e riferisce circa l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali o di raccolta fondi in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione.
Il Consiglio Direttivo può, e ricorrendo le condizioni di legge deve, predisporre il Bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.
Art. 22 Patrimonio
Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attività del Coordinamento sono di volta in volta reperite attraverso il contributo di cui all’articolo 9, libere sottoscrizioni dei soci, contributi da Enti pubblici e soggetti privati, il ricavato di eventuali attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali di interesse generale.
Le risorse di cui al comma precedente costituiscono il patrimonio del Coordinamento, che è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate nel presente Statuto e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ivi definite, nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti previsti per gli Enti del Terzo settore negli articoli 8 e 9 del CTS.
Art. 23 Libri sociali e Registro dei Volontari
Il Consiglio Direttivo del Coordinamento, deve curare la tenuta, possibile anche in formato elettronico, dei seguenti libri:
a) libro degli associati;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Qualora si avvalga, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari che svolgano il loro servizio in modo non occasionale, il Coordinamento è tenuto ad iscriverli in un apposito registro secondo quanto prescritto dall'art. 17 del CTS. Tale registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.
Nel caso sia istituito l’Organo di Controllo, deve essere tenuto, a sua cura, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali con le modalità stabilite da apposito regolamento. Il medesimo regolamento dovrà prevedere inoltre la possibilità per gli associati di ottenere copia delle deliberazioni adottate dai diversi organi associativi facendone richiesta al Presidente del Coordinamento, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
Titolo V Disposizioni varie e finali
Art. 24 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Art. 25 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore
Per quanto non  contemplato nel presente Statuto e nei regolamenti, si applicano le disposizioni del CTS e  successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile,  delle relative disposizioni di attuazione, e delle norme specifiche di settore. Per quanto non  è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei  partecipanti.
 
© Tutti i diritti riservati